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Come ottenere la 104: i passi per richiedere l’accompagno

Oggi torniamo ad addentrarci nella giungla burocratica delle leggi sanitarie. Se la scorsa volta abbiamo parlato di ticket ed esenzioni e ne siamo usciti indenni, questa volta la missione è più complicata. Parliamo della legge 104.
Solo a sentirla nominare si trema.

Ogni anno sembra sempre più complicato riuscire a passare le stringenti visite che precedono l’ottenimento del riconoscimento dell’handicap, o di una percentuale di invalidità, o dell’inabilità, o ancora, la non autosufficienza e quindi della necessità di accompagnamento, questo perchè nel passato ci sono stati numerosi scandali pubblici che hanno visto coinvolti sistemi troppo poco rigidi nell’assegnazione di tale diritto.

La legge 104/92, infatti, nasce per assicurare un diritto, dall’esigenza di dare un trattamento equo a tutte le persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L’accertamento della disabilità, quindi, è effettuato da un’apposita commissione medica presente in ogni ASL: un operatore sociale, un esperto per ogni patologia da esaminare e, da qualche anno, anche da un medico INPS. Tutto per assicurare la leggittimità e trasparenza delle decisioni.

Come si invia la domanda per il riconoscimento?

È una procedura che si compone di tre passi diversi, ognuno con le sue peculiarità.

 La prima procedura è richiedere un certificato, dal quale emerga l’esistenza di un handicap, al proprio medico curante: il quale può inviare il paziente a medici specialisti che, attraverso visite, testimonino la situazione fisica, psicologica o sensoriale dell’interessato. L’attestazione, detta certificato SS3, deve essere redatta su un apposito modello predisposto dall’Inps e inoltrata direttamente, per via telematica, dal medico all’Istituto.
Al richiedente/paziente verrà rilasciata una ricevuta con il numero di protocollo, che deve essere assolutamente conservata in quanto questo viene richiesto al momento della presentazione della domanda all’Inps.

A questo punto – non è ancora finita – il paziente dovrà inoltrare la domanda all’Inps. Il termine massimo è di 30 giorni dal rilascio del certificato medico, questa scadenza è inderogabile, perchè dopo 30 giorni, il certificato emesso scade e deve essere ricominciata da capo la procedura (insomma, si riparte dal via), quindi meglio non dimenticare questo fondamentale passaggio. La procedura è unica per il riconoscimento sia d’invalidità, sia d’inabilità, sia di handicap.

Bisogna trasmetterla attraverso:

  • sito web dell’Inps, all’interno della sezione “Servizi per il cittadino”, qualora si disponga del codice Pin (è il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell’Inps. Il Pin iniziale è composto da 16 caratteri. I primi 8 sono inviati via SMS, email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza. Al primo utilizzo, il Pin iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare per i successivi utilizzi.)
  • Contact Center Inps Inail, raggiungibile al numero 803-164:  è ugualmente necessario il possesso del Pin;
  • recandosi presso un patronato

Da notare bene. All’interno del modulo di domanda deve essere obbligatoriamente inserito il codice univoco del certificato consegnato dal medico curante, altrimenti sarà impossibile abbinarlo alla richiesta fatta dal medico curante. Infatti la richiesta del medico e la richiesta del paziente devono essere unite, il codice univoco è il modo.

Una volta terminata la compilazione della domanda e registrata all’interno dell’Inps, il richiedente potrà scegliere la data della visita medica. Se non sono disponibili appuntamenti, è comunque possibile registrare la domanda e prenotare la visita in un secondo momento. La data e l’orario della visita sono visibili, una volta terminato di compilare la domanda online, all’interno dell’account Cittadino del sito dell’Inps; ad ogni modo, l’Ente invia anche una raccomandata, per notificare l’appuntamento.

Semplice? Forse.

In caso di impedimenti o imprevisti, l’interessato ha facoltà di richiedere un nuovo appuntamento; la domanda diventa, però, inefficace, qualora non ci si presenti a due convocazioni. Se, invece, l’interessato non è in grado di presentarsi alla visita (ad esempio se il trasporto comporta rischi per l’incolumità e per la salute), può richiedere un accertamento sanitario domiciliare: la richiesta deve essere inviata prima di 5 giorni dalla data già fissata, assieme a un apposito certificato medico.

E dopo la visita?

Dopo la visita per l’accertamento dell’handicap, visita unica che è effettuata da un team di esperti che esamina le certificazioni e il paziente, la commissione medica può riconoscere, oltre al possesso dell’handicap (non grave, in situazione di gravità o superiore ai 2/3), anche una determinata percentuale d’invalidità, o l’inabilità (cioè l’assoluta incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) o, ancora, la non autosufficienza e la conseguente necessità di accompagnamento. Il possesso dell’handicap in sotto alla soglia di 2/3, di per sé, non dà diritto a una pensione, ma dà diritto alle seguenti agevolazioni, per il disabile, o per i familiari che lo assistono:

 

  • permessi lavorativi retribuiti, per sé stesso o per i familiari che lo assistono, pari a 3 giorni al mese, frazionabili anche in modalità oraria;
  • rifiuto al trasferimento e al lavoro notturno;
  • priorità di scelta nella sede, se dipendente pubblico;
  • congedo straordinario retribuito, per un massimo di due anni nella vita lavorativa;
  • agevolazioni fiscali per l’acquisto di sussidi ed attrezzature, per le spese mediche e di assistenza specifica.

Se il disabile (invalido al 100%) ha difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o difficoltà persistenti nello svolgimento degli atti ordinari della vita, ha diritto a un assegno di accompagnamento. Se al disabile viene riconosciuta anche l’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ottiene il diritto alla pensione d’inabilità, se possiede almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 anni nell’ultimo quinquennio e 5 anni di anzianità assicurativa; in mancanza, ha diritto alla sola pensione per invalidi civili totali, qualora non superi un determinato limite di reddito.Se gli viene riconosciuta un’invalidità superiore ai 2/3, può invece aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità, in presenza dei requisiti contributivi minimi; in loro assenza, ha diritto all’assegno d’invalidità civile, ma deve superare la percentuale d’invalidità del 74%, e non oltrepassare 4.800,38 euro annui di reddito.

Non è ancora finita, un ultimo sforzo!

Una volta terminati gli accertamenti sanitari presso la commissione medica, il personale redige un verbale elettronico, contenente l’esito dell’accertamento.

Il verbale può essere:

  • approvato all’unanimità: in tal caso, dopo essere stato convalidato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps, diverrà definitivo, e potrà attivarsi la procedura per il riconoscimento dei benefici richiesti;
  • approvato senza unanimità; in questo caso, il Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps potrà convalidarlo entro 10 giorni, o effettuare una nuova visita entro 20 giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare.

Lo stato di handicap e/o d’invalidità o inabilità risultante dal verbale può, inoltre, essere:

  • soggetto a revisione: in tale ipotesi, l’interessato dovrà sottoporsi a un nuovo accertamento entro una data indicata nel verbale;
  • soggetto ad aggravamento: in questo caso, l’interessato potrà richiedere l’ aggravamento, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell’handicap.

Se l’handicap non viene riconosciuto, o è riconosciuto in misura minore rispetto alle aspettative (ad esempio non in connotazione di gravità), è possibile ricorrere contro il verbale: prima di avviare il ricorso giudiziario, però, l’interessato deve sottoporsi a un accertamento tecnico sanitario preventivo, pena l’improcedibilità del giudizio. Una volta che l’interessato ha ottenuto il verbale di certificazione dell’handicap grave, è possibile che il lavoratore che lo assiste richieda i permessi, ma questo lo affronteremo la prossima volta.

Una giungla per volta!

 

 

 

accompagno, legge 104, normative

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